DELIBERA AGENAS N. 1/26
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 5 marzo 2026, ha approvato la Delibera n. 1 del 2026, recante ad oggetto “Obbligo formativo per il triennio 2026- 2028”, con la quale vengono definiti i criteri generali, le modalità di assolvimento e gli strumenti di verifica dell’obbligo formativo per il nuovo triennio.
L’obbligo formativo per il triennio 2026-2028 è determinato in complessivi 150 crediti ECM, fatti salvi i casi di esonero, esenzione e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dalle deliberazioni della Commissione Nazionale. È confermata la possibilità di distribuzione flessibile dei crediti nel corso del triennio, ferma restando la responsabilità individuale del professionista nel garantire il soddisfacimento del proprio fabbisogno formativo.
La Delibera prevede inoltre l’applicazione di specifiche riduzioni dell’obbligo formativo, in relazione a condizioni oggettive maturate nel triennio precedente e ad altri istituti premiali. In particolare, si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle principali riduzioni applicabili:
Riduzioni dell’obbligo formativo – Triennio 2026-2028
Riduzione 30 crediti: professionisti che nel triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
Riduzione 15 crediti: professionisti che nel triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
Riduzione 40 crediti: costruzione del Dossier formativo individuale
Riduzione 30 crediti: costruzione del Dossier formativo di gruppo
Riduzione 20 crediti: professionisti che hanno soddisfatto il Dossier formativo individuale o di gruppo nel triennio 2023-2025
Riduzione fino a 10 crediti: riduzione pari ai credito conseguiti in materia di vaccini e strategie vaccinali nel triennio 2023-2025
Riduzione 20 crediti: professionisti certificabili, alla data del 3 luglio 2025, nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022
Riduzione 15 crediti: professionisti con obbligo formativo avviato nel triennio 2017-2019 e certificabili, alla data del 3 luglio 2025, nei trienni 2017-2019 e 2020-2022
Si richiama l’attenzione sulla disciplina del recupero del debito formativo relativo al triennio 2023-2025, il cui termine per l’assolvimento è stato prorogato al 31 dicembre 2028, con possibilità di spostamento dei crediti fino al 30 giugno 2029, secondo quanto previsto dalla Delibera.
Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla documentazione ufficiale:
- Delibera n. 1/2026: https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-1-2026.pdf
- Materiale informativo – Obbligo formativo triennio 2026-2028: https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/obbligo-formativo-triennio-2026-2028.pdf
- Materiale informativo – Recupero obbligo formativo 2023-2025: https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/recupero-obbligo-formativo-2023-2025.pdf
Delibera per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di “crediti compensativi” – 9 LUGLIO 2025
La delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua pubblicata il 9 luglio esplicita le modalità per recuperare i crediti dei trienni passati. Si attiva un sistema strutturato di crediti compensativi per regolarizzare le posizioni pregresse e viene formalizzato un meccanismo volto a premiare chi ha sempre rispettato l’obbligo formativo.
La prima misura contenuta nella delibera (Art. 1) riguarda la possibilità di acquisire, entro il 31 dicembre 2025, i crediti ECM mancanti per completare il fabbisogno del triennio 2020-2022. Ovviamente il discente dovrà anche acquisire i crediti necessari per completare il triennio in corso, anche questi entro il 31 dicembre 2025.
Crediti compensativi (art.2)
I crediti compensativi previsti con legge di conversione n.15/2025 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (Decreto Milleproroghe) offrono la possibilità di colmare il debito formativo relativo ai trienni precedenti. Nello specifico l’Art. 2 della Delibera formalizza il sistema dei crediti compensativi spiegando che si tratta di crediti ECM “utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, eccedenti l’obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio”.
La certificazione dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 sarà quindi possibile, anche per chi presenta un debito formativo, ma è “subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa”. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
Anche questi crediti dovranno essere raccolti in più rispetto a quelli che si devono raccogliere per il triennio in corso. Eventuali crediti in eccedenza maturati tra i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, si legge nella delibera, saranno utilizzati dagli Ordini, “per il tramite della piattaforma Co.Ge.A.P.S, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022”. Quindi il discente si troverà nella propria area riservata la situazione già compensata che tiene conto di tutto il periodo dei tre trienni.
A livello generale Agenas ha predisposto un breve presentazione per illustrare il concetto di crediti compensativi a cui si rimanda: link.
Crediti premianti (art.3)
L’Art. 3 riguarda la premialità a favore dei professionisti in regola con tutti i trienni precedenti al 2023-2025.In particolare, chi risulta certificabile per il triennio 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 riceverà 20 crediti bonus da attribuire all’attuale triennio formativo e ulteriori 20 crediti per il successivo triennio 2026-2028. La premialità sarà modulata in base alla data di inizio dell’obbligo formativo: 15 crediti per chi è tenuto alla formazione solo a partire dal triennio 2017-2019, 10 crediti per chi ha l’obbligo dal triennio 2020-2022.
A livello generale Agenas ha predisposto un breve presentazione per illustrare il concetto di premialità a cui si rimanda: link.
ANNI PRECEDENTI
Si riporta il link alla delibera Agenas, nella quale è previsto che “Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021”
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf
Formazione continua professionale ECM – provvedimenti della CNFC
20200619_549_a tutti gli Ordini_provvedimenti CNFC
Delibera_emergenza_covid19_10_06_2020
Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO ECM
20190927_1198_a tutti gli Ordini_aggiornamenti in materia di obbligo formativo ECM
La Federazione Nazionale comunica che:
“le anagrafiche Co.Ge.A.P.S. sono in fase di aggiornamento e l’obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) è in fase di ricalcolo per l’attribuzione dei crediti ECM, in conformità alla Delibera 25.10.2018 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, considerata valida ed integrativa del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI
A seguito della scadenza del 31 marzo quale termine ultimo per l’inserimento della partecipazione ad eventi per gli anni 2017 e 2018, la Commissione CFP interna all’Ordine ha visionato e valutato gli eventi inseriti.
Si precisa che:
- eventi caricati per gli anni 2017-2018 possono ancora risultare “in attesa” poiché l’iscritto ha già raggiunto il monte crediti necessario all’assolvimento dell’obbligo formativo e NON è possibile far confluire nel prossimo triennio eventuali crediti conseguiti in eccedenza nel triennio in corso;
- eventi relativi al 2019 (che possono risultare “in attesa” o “validati”) saranno cancellati dal sistema in quanto non di competenza della sezione “partecipazioni CFP” e andranno eventualmente inseriti nella sezione “partecipazioni ECM” dopo attenta lettura di quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (che alleghiamo).
Ogni iscritto, accedendo al portale Cogeaps, può quindi avere evidenza del totale di crediti acquisiti negli anni 2017 e 2018 e, di conseguenza, conoscere il numero di crediti ancor da acquisire entro la fine del 2019.
A breve la Commissione CFP si occuperà della questione degli esoneri e delle esenzioni e gli iscritti interessati saranno informati al riguardo.
Ricordiamo che, come precisato comunicazione inviata il 14 marzo u.s., i professionisti Chimici e Fisici potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 50 crediti ECM, al netto di esoneri es esenzioni e con eventuale riconoscimento di CFT acquisiti nello stesso triennio che saranno tramutati in ECM. Pertanto, i crediti CFP riconosciuti negli anni 2017/2018 concorreranno al raggiungimento dei 50 crediti ECM. Esempio:
1° Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 ha visto riconosciuti nr. 60 crediti CFP, entro la fine del 2019 non dovrà acquisire crediti ECM.
2° Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 ha visto riconosciuti nr. 20 crediti CFP, entro la fine del 2019 dovrà acquisire nr. 30 crediti ECM.
3° Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 non si è formato e quindi non ha conseguito crediti CFP, entro la fine del 2019 dovrà acquisire nr. 50 crediti ECM.
CHIMICO/FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI E’ ISCRITTO NEL 2018 O SI ISCRIVE NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.
CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO: deve assolvere l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2020.
Sottolineiamo che nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all’obbligo ECM antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio, ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.
PORTALE COGEAPS
La Federazione Nazionale comunica che sul portale COGEAPS per gli iscritti non è più possibile inserire le attività di autoformazione o formazione non autorizzata nella sezione “partecipazioni CFP”.
Il riconoscimento dei crediti per la futura conversione in ECM è stato, inoltre, limitato agli anni 2017-2018 ed è riportata la seguente indicazione nella sezione “partecipazioni CFP” di ciascun iscritto:
“Al professionista risultano attribuiti nel triennio 2017-2019 un totale di: xxx CFP”
Per i soli Chimici e Fisici che si sono iscritti all’Albo nel corso del 2018 potrà verificarsi la possibilità che non sia fattibile la registrazione nel portale Co.Ge.A.P.S. causa mancanza di anagrafica o in aggiornamento. Tali iscritti, una volta consolidata la loro anagrafica, riceveranno una comunicazione con cui si conferma la possibilità da quel momento per 30 giorni di caricare le attività formative del 2018.
Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario-min-1
Criteri_assegnazione_crediti_2019
Allegato_I._Modello_di_scheda_qualita_percepita
Allegato_II._Attestazione_del_numero_di_crediti_formativi
Allegato_III._A_Certificazione_ECM
Allegato_III._B_Certificazione_ECM_Medico_del_lavoro
Allegato_IV._Domanda_diritto_di_riconoscimento_dei_crediti_per_pubblicazioni
Allegato_V._Domanda_diritto_di_riconoscimento_per_sperimentazioni_cliniche
Allegato_VI._Domanda_tutoraggio
Allegato_VII._Domanda_diritto_di_riconoscimento_formazione_all_estero
Allegato_VIII._Dichiarazione_di_autoformazione
Allegato_IX._Domanda_di_esonero
Allegato_X._Domanda_di_esenzione
Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti
Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017
INSERIMENTO EVENTI ANNI 2017-2018
Si comunica inoltre che il termine ultimo per l’inserimento sul portale Cogeaps di eventi relativi agli anni 2017 e 2018 è, improrogabilmente, il 31 marzo 2019.
Pertanto NON saranno visionati e di conseguenza validati eventi inseriti dopo tale data.
Si rende noto che gli eventi privi di documentazione probante non saranno presi in considerazione e, pertanto, non saranno validati.
Si invitano gli iscritti a NON inserire eventi relativi ai periodi anteriori (ovvero anni 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) in quanto gli stessi non saranno visionati poiché al di fuori del triennio 2017-2019 utile al conseguimento dei crediti sotto il regime attualmente in vigore.

